Accordo a rischio ce il rappresentante persegue, anche solo potenzialmente, un interesse incompatibile con quello del rappresentato

Fondamentale che tale situazione sia conosciuta o conoscibile dal terzo, indipendentemente dal concreto pregiudizio arrecato o dalla vantaggiosità dell’atto

Accordo a rischio ce il rappresentante persegue, anche solo potenzialmente, un interesse incompatibile con quello del rappresentato

A fronte di una operazione contrattuale, il conflitto di interessi rileva quando il rappresentante persegua, anche solo potenzialmente, un interesse incompatibile con quello del rappresentato e tale situazione sia conosciuta o conoscibile dal terzo, indipendentemente dal concreto pregiudizio arrecato o dalla vantaggiosità dell’atto.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 6584 del 19 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da una compravendita immobiliare.
Inutili, nella vicenda in esame, le obiezioni sollevate dalla compratrice e mirate ad ottenere la conferma del contratto.
Inequivocabili i dettagli della vicenda, poiché si è appurato che la venditrice versava da tempo in stato di incapacità naturale e che il rappresentante aveva alienato per prezzo irrisorio una parte rilevante di una bellissima villa e poi non aveva riversato alla mandante il corrispettivo della vendita, trasferendosi all’estero dopo la conclusione del contratto, e, infine, che l’acquirente, operante nel settore immobiliare, era consapevole del conflitto di interesse tra il rappresentante e il rappresentato, essendo a conoscenza sia delle condizioni della venditrice, sia della sproporzione tra prezzo (350mila euro) e valore (stimato in 900mila euro) dell’immobile.
L’accento viene poi posto sulle pattuite modalità di pagamento del prezzo della vendita, da farsi mediante assegni intestati direttamente al rappresentante. È vero il compratore si era obbligato a consentire alla parte venditrice di godere a mezzo di contratto di comodato gratuito per la durata di anni trenta di una porzione di immobile, ma, osservano i giudici, tale previsione, per un verso, non era idonea a tutelare le esigenze abitative della venditrice, atteso che anche prima della scadenza del termine convenuto, ove sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata della cosa, e, per altro verso non ha inciso sulla determinazione del corrispettivo della vendita e dimostra, semmai, che l’acquirente era a conoscenza della precarietà della condizione della venditrice, la quale disponeva solo dell’immobile in questione per soddisfare le proprie esigenze abitative e della cui proprietà è stata privata dal rappresentante al solo fine di intascare il corrispettivo della vendita.