Decisivo il riferimento alla normativa comunitaria. Illegittima, quindi, l’estromissione dovuta al comportamento tenuto dalla ditta ausiliaria
Illegittima l’esclusione dalla gara d’appalto del raggruppamento temporaneo d’imprese se motivata con la dichiarazione falsa presentata da una ditta ausiliaria. Nel caso preso in esame il gruppo d’imprese è stato estromesso dalla gara a seguito della omessa dichiarazione da parte di una ditta ausiliaria, che, in sostanza, ha occultato una condanna penale irrevocabile, ossia una sentenza di applicazione della pena su richiesta congiunta delle parti e pronunciata nei confronti del titolare e rappresentante legale della ditta. Questo dettaglio, però, secondo i giudici, non è sufficiente a legittimare l’esclusione del gruppo d’imprese. Secondo l’amministrazione aggiudicatrice della gara, in sostanza, la ditta ausiliaria ha fornito una dichiarazione falsa in merito alla responsabilità di gravi illeciti professionali, e ciò comporta l’automatica esclusione del gruppo temporaneo d’imprese dalla procedura. Per i giudici, invece, questa visione fa a pugni col diritto comunitario. Ciò significa che le dichiarazioni mendaci della ditta ausiliaria non possono comportare l’automatico effetto espulsivo del gruppo d’imprese. (Sentenza 8043 del 2 dicembre 2021 del Consiglio di Stato)