Aspirapolvere ciclonici ed efficienza energetica: nessun danno per le aziende

Legittima l’etichettatura effettuata utilizzando un metodo di prova riferito all’utilizzo di un sacchetto vuoto

Aspirapolvere ciclonici ed efficienza energetica: nessun danno per le aziende

Niente risarcimento per le aziende che producono apparecchi aspirapolvere senza sacco per la raccolta di scarti e polvere raccolti dal pavimento. Legittima l’etichettatura indicante il consumo di energia, etichettatura mirata a informare i consumatori sul livello di efficienza energetica dell’apparecchio – oltre che sull’efficacia pulente – e basata su un metodo di prova standardizzato riferito all’utilizzo di un contenitore vuoto. Questa la presa di posizione assunta dai giudici del Tribunale dell’Unione Europea, i quali hanno respinto la richiesta di risarcimento monstre presentata dalle aziende e quantificata in 176.100.000 euro. Per le aziende la Commissione Europea ha compiuto una discriminazione tra aspirapolvere con sacco e quelli ciclonici, riservando, col regolamento del 2013, un trattamento identico a due categorie di apparecchi che hanno caratteristiche non comparabili. I giudici hanno ribattuto che vi erano dubbi legittimi sulla validità scientifica e sull’esattezza dei risultati ottenibili ai fini dell’etichettatura indicante il consumo di energia con il metodo di prova basato sull’utilizzo di un contenitore riempito. Di conseguenza, a prescindere da qualsiasi differenza oggettiva tra gli aspirapolvere ciclonici e gli altri tipi di aspirapolvere, la Commissione Europea, adottando il metodo di prova basato sull’utilizzo di un contenitore vuoto, non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento. (Sentenza dell’8 dicembre 2021 del Tribunale dell’Unione Europea)