Vittoria per il contribuente che, comunque, appena saputo del debito col Fisco, aveva prontamente provveduto a rimediare
Poco minuziosa la ricerca del contribuente per la consegna dell’avviso di liquidazione e ciò fa decadere in parte – quella relativa a interessi e sanzioni – la pretesa avanzata dal Fisco. In ballo una cartella di pagamento riguardante l’imposizione su redditi soggetti a tassazione separata, in conseguenza della cessione di un’azienda. Nella cartella, però, ci sono non solo l’importo della tassazione dovuta in conseguenza della plusvalenza ottenuta dal contribuente, ma anche aggravi per interessi, sanzioni pecuniarie e altri accessori, tutti ritenuti non dovuti dal contribuente. E quest’ultimo contesta in particolare l’invalidità della procedura adottata dall’Agenzia delle Entrate per la notificazione postale dell’avviso di liquidazione, e ritiene che quanto richiesto per sanzioni, interessi e accessori sia non dovuto, essendo stato tempestivamente estinto il debito in relazione all’importo del tributo dovuto, non appena portato alla sua conoscenza. Questa obiezione viene accolta dai giudici, i quali annotano che l’Agenzia delle Entrate non ha mai né affermato né provato che, a seguito del mancato reperimento del contribuente e del deposito del plico presso ufficio postale, sia stata spedita una raccomandata informativa al contribuente e che essa sia stata da lui ricevuta. (Ordinanza 33889 del 12 novembre 2021 della Cassazione)