Cade in un dirupo dopo aver assunto una dose di cocaina: condannato lo spacciatore

Giusta la condanna dello spacciatore se il cliente a cui ha ceduto 4 grammi di cocaina perde il controllo e inizia a compiere azioni insensate che lo fanno finire in un dirupo, causandone la morte

Cade in un dirupo dopo aver assunto una dose di cocaina: condannato lo spacciatore

Sei anni fa, nella provincia lombarda, si è verificata una tragedia: un uomo, in preda ad un’allucinazione per l'intossicazione da cocaina, è precipitato da un dirupo dopo aver scavalcato una recinzione, perdendo la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Il suo spacciatore è stato accusato e condannato per la morte del cliente. Lo spacciatore puntava a sollevare dubbi sul suo coinvolgimento, sottolineando che non poteva prevedere la pericolosità del suo gesto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna in base alla sua consapevolezza della situazione e all'elemento soggettivo del reato.

I magistrati hanno rilevato che lo spacciatore era ben informato sul consumo abituale di cocaina della vittima e sul suo stato mentale agitato al momento dell'acquisto dell'ultima dose. Sono state evidenziate prove tecniche, testimonianze e una perizia che hanno definito un chiaro legame tra l'assunzione di cocaina, lo stato alterato e la tragica caduta nel dirupo. Nel corpo della vittima è stata trovata un'elevata quantità di cocaina, dieci volte superiore al limite di tolleranza, confermando così l'effetto della droga sul suo stato mentale. L'assunzione di cocaina ha portato la vittima a uno stato di grave alterazione psichica, inducendola ad atti irrazionali, come scavalcare la recinzione e precipitare nel dirupo.

I magistrati hanno concluso che la condotta dello spacciatore è stata fondamentale per l'esito mortale dell'evento. I dettagli emersi dagli accertamenti tecnici e dalle testimonianze hanno dimostrato in modo inequivocabile la responsabilità dell'uomo nella morte del cliente.

Nonostante le obiezioni difensive, la Corte di Cassazione ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, confermando così la condanna pronunciata in precedenza. La responsabilità dello spacciatore è stata confermata come causa necessaria per l'evento mortale, evidenziando il ruolo fondamentale della droga nell'alterare lo stato mentale della vittima e portarla alla tragica fine (Cas. n. 35871 del 25 settembre 2024).