Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Va pagata per intero, come da contratto, la società che ha provveduto a realizzare la campagna pubblicitaria per l’azienda che ha richiesto, in sostanza, di promuovere i suoi prodotti. Impossibile mettere in discussione il rispetto del contratto solo alla luce della non piena risposta da parte della clientela nei confronti dell’azienda. Nella vicenda in esame vi sono numerosi elementi che testimoniano l’esecuzione delle prestazioni, in campo pubblicitario, oggetto dei preventivi tra la società e l’azienda produttrice: tra l’altro, l’effettuazione di post sulla pagina Facebook dell’azienda, il restyling grafico del sito web dell’azienda, infine due ‘focus group’ mirati a verificare le osservazioni di potenziali clienti e a trarne indicazioni per tarare la campagna promozionale. Irrilevanti, invece, le contestazioni mosse dall’azienda e centrate soprattutto su una presunta scarsa efficacia delle iniziative poste in essere al fine di guadagnare clientela. (Sentenza del 18 dicembre 2021 del Tribunale di Ravenna)