Comune ‘ammonito’: stop all’uso ‘ampio’ delle immagini a disposizione

L’attuale disciplina di settore non consente ai Comuni di prendere i filmati ottenuti dalle telecamere installate per finalità di sicurezza urbana sulla pubblica via e utilizzarli al fine di accertare e contestare infrazioni al ‘Codice della strada’

Comune ‘ammonito’: stop all’uso ‘ampio’ delle immagini a disposizione

Simbolico ‘cartellino giallo’ per il Comune di Reggio Calabria da parte del ‘Garante per la privacy’. Fatale all’ente locale l’avere utilizzato illegittimamente un filmato di videosorveglianza. Su questo fronte il ‘Garante’ è netto: usi ulteriori delle immagini a disposizione sono consentiti solo se previsti dalla legge (provvedimento del 14 maggio 2026)
In generale, difatti, l’attuale disciplina di settore non consente ai Comuni di prendere i filmati ottenuti dalle telecamere installate per finalità di sicurezza urbana sulla pubblica via e utilizzarli al fine di accertare e contestare infrazioni al ‘Codice della strada’.
Per questa ragione, il ‘Garante’ ha rivolto un ammonimento al Comune di Reggio Calabria, che, in passato, si è avvalso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un automobilista una violazione del ‘Codice della strada’.
Per il ‘Garante’, invece, le telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via sono soggette a uno specifico vincolo di finalità, vale a dire la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Pertanto, eventuali ulteriori finalità, anche di natura amministrativa, possono essere perseguite con le medesime telecamere solo a condizione che sussista un’idonea base giuridica, che preveda e disciplini espressamente il trattamento. Ciò, però, fermo restando che i filmati di videosorveglianza possono essere, in ogni caso, conservati e utilizzati qualora, in un incidente stradale, siano state poste in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale.
Per queste ragioni, il ‘Garante’ ha ritenuto, a fronte di quanto appurato, che l’utilizzo delle immagini per accertare la violazione del ‘Codice della strada’ fosse incompatibile con la finalità per la quale erano state raccolte e fosse avvenuto in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.
Illecito, poi, anche l’invio del filmato da parte del Comune alla ‘Motorizzazione Civile’ ai fini dell’eventuale procedimento di revisione della patente dell’automobilista, poiché tale passaggio non è previsto dal ‘Codice della strada’ o da altre disposizioni di settore.