Concordato preventivo: possibile la convocazione in ritardo dei creditor

Scelta legittima se mirata a consentire al commissario giudiziale di monitorare il conseguimento dei ricavi attesi

Concordato preventivo: possibile la convocazione in ritardo dei creditor

Possibile non rispettare il termine massimo di centoventi giorni, partendo dal momento dell’apertura del concordato preventivo, entro cui convocare i creditori. Nella vicenda in esame, i giudici hanno ritenuto legittima la convocazione tardiva dei creditori, poiché dovuta a una specifica necessità. Più precisamente, è stato evidenziato che l’adunanza dei creditori è stata fissata a ben sei mesi dall’apertura del concordato, e con termine fino a dieci giorni prima per il deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, per consentire proprio al commissario giudiziale di monitorare l’effettivo conseguimento dei ricavi attesi secondo le previsioni del piano e poter così, di conseguenza, fornire al ceto creditorio ogni più ampia informazione. In questa ottica viene rilevato anche che sin dal decreto di apertura è stata rimarcata la necessità, da parte del commissario, di eseguire un costante monitoraggio del concreto perseguimento dei ricavi previsti nel piano, e a tal fine l’adunanza dei creditori è stata deliberatamente fissata in un tempo tale da consentire al commissario di verificare la rispondenza delle previsioni per quanto concerne il primo trimestre del piano. (Sentenza del 4 novembre 2021 del Tribunale di Milano)