Contratto preliminare: chiarimenti su esclusione ed esercizio del diritto di recesso
Preso in esame il complesso contenzioso originato dalla cessione di alcune quote di una ‘s.r.l.’

Nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e quest’ultimo, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei tre promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, riconoscendo, con l’accordo delle altre due parti firmatarie, di non avere altro a pretendere nei confronti della società e degli altri soci, salva la restituzione delle somme da lui anticipatamente versate a titolo di prezzo per l’acquisto delle quote sociali, si è in presenza, ad un tempo, di una dichiarazione espressa e di una manifestazione tacita di volontà: la prima, volta a recedere dal preliminare, la seconda (prioritaria sul piano logico), funzionale alla revoca del divieto di recesso previsto nel preliminare stesso. Nell’ipotesi in cui, poi, le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei tre promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, riconoscendo, con l’accordo delle altre due parti firmatarie, di non avere altro a pretendere nei confronti della società e degli altri soci salva la restituzione delle somme da lui anticipatamente versate a titolo di prezzo per l’acquisto delle quote sociali, la mancata partecipazione all’accordo della parte non firmataria, se, da un canto, risulta ostativa al perfezionarsi dell’effetto risolutivo del contratto preliminare, non si pone, di converso, come impeditiva del recesso (e della sottostante revoca tacita) del promissario acquirente, sia pur con effetto limitato alle sole parti firmatarie dell’accordo, conseguentemente tenute ad adempiere alle obbligazioni assunte in quella sede, salva la patente violazione del principio di correttezza sub specie della effettività della tutela del contraente in buonafede, rispetto alla posizione del quale non è consentito alle controparti un’inammissibile venire contra factum proprium. Questi i corposi principi di diritto fissati dai giudici (ordinanza numero 2967 del 6 febbraio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il complesso contenzioso originato dalla cessione di alcune quote di una ‘s.r.l.’, cessazione caratterizzata, da un lato, da un compromesso contenente una clausola con cui si prevedeva esplicitamente che, sino alla stipula del definitivo, non era ammessa alcuna possibilità di recedere dal preliminare per il promissario acquirente, e, dall’altro, da una scrittura privata contenente, ad un tempo, una dichiarazione espressa ed una manifestazione tacita di volontà, la prima, volta a recedere dal preliminare, come espressamente si legge nell’incipit della scrittura, e la seconda (prioritaria sul piano logico), funzionale alla revoca del divieto di recesso previsto nel preliminare stesso (rectius, alla rinuncia, da parte dei promittenti venditori, ad avvalersi di tale clausola). Senza la revoca di quel divieto, difatti, non sarebbe stato possibile alcun accordo circa il successivo recesso del promissario acquirente, che venne, di converso, validamente concluso tra i firmatari dell’accordo, , con conseguente produzione di effetti negoziali e finali nei confronti dei tre stipulanti.