Decisiva la mancata equiparazione con l’amministrazione dello Stato
Niente prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel contenzioso tributario per il concessionario della riscossione. Respinta l’ipotesi della equiparazione all’Amministrazione dello Stato, categoria che include solo Ministeri centrali e loro Uffici periferici e, infine, le agenzie fiscali cui è demandata la gestione dei tributi erariali. Risolta così la questione relativa alla possibilità di consentire all’agente della riscossione di prenotare a debito il contributo unificato anche nei giudizi di cognizione dinanzi al giudice tributario, nei quali esso sostiene la debenza della pretesa fiscale, e non solo con riferimento ad attività riconducibili al procedimento di riscossione vero e proprio. Confermati così, nella vicenda in esame, ben quindici avvisi di intimazione di pagamento emessi nei confronti dell’agente della riscossione e relativi a sanzioni connesse al mancato versamento del contributo unificato. Rilevante la circostanza che l’agente della riscossione non è un’amministrazione pubblica. (Ordinanza 41454 del 24 dicembre 2021 della Cassazione)