‘Festival di Sanremo’: l’assegnazione va sottoposta alla procedura di evidenza pubblica
In sostanza, il ‘Festival’, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del quale è titolare (sub specie di possessore di marchio) il Comune di Sanremo

Il ‘Festival di Sanremo’, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del quale è titolare il Comune di Sanremo, in qualità di possessore del marchio, che ha una sua autonoma identità, nulla importando il fatto che a tale evento sia stato associato nel tempo un programma televisivo il cui format è ideato da (e perciò ricade nella eventuale proprietà intellettuale di) altri soggetti.
Di conseguenza, la concessione del marchio relativo al ‘Festival di Sanremo’ va qualificata come un contratto attivo, atteso che da esso discende un’entrata a beneficio del Comune. Pertanto, tale contratto è sottratto all’applicazione del ‘Codice dei contratti pubblici’ ma resta soggetto ai relativi principi e, quindi, alla procedura di evidenza pubblica.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 5602 del 27 giugno 2025 del Consiglio di Stato), i quali aggiungono che, in forza del principio di accesso al mercato (e correlata concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità), il ricorso alla procedura di evidenza pubblica resta la modalità principale o normale di approvvigionamento pubblico, cui può derogarsi solo per specifiche ragioni, diverse dall’esplicitazione della volontà di affidare in via diretta alla ‘Rai’ la concessione del marchio relativo al ‘Festival di Sanremo’.
Chiara la prospettiva tracciata dai magistrati amministrativi. La pretesa di ricorso al mercato – con specifico effetto ai fini dell’illegittimità dell’affidamento diretto – attiene alla concessione del marchio di titolarità comunale, marchio che ha ad oggetto il ‘Festival della canzone italiana’. Dunque, ciò che costituisce oggetto di privativa comunale è la manifestazione canora in sé, il ‘Festival’, appunto, quale evento musicale di titolarità del Comune. Ciò implica due precise (e connesse) conseguenze: da un lato che, formando l’evento musicale in sé oggetto del marchio comunale, esso prescinde a ben vedere da profili di sua trasmissione radiotelevisiva, la quale, pur tradizionalmente eseguita, non connota né incide di suo sulla manifestazione e sul portato dei diritti che il Comune vi vanta; dall’altro, in via correlata, che l’oggetto del marchio non risulta in nulla inciso dalle (ancorché consuete e reiterate nel tempo) attività di tele-radiotrasmissione avvenute, e cioè dal cosiddetto format della sua trasmissione radio-televisiva. In tale prospettiva, tutto l’argomentare della ‘Rai’ e di ‘Rai Pubblicità’ circa la presunta concretezza di concorrenti diritti (o di una comunione) intorno al ‘Festival’ non è condivisibile.
In sostanza, il ‘Festival’, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del quale è titolare (sub specie di possessore di marchio) il Comune di Sanremo. Che poi a tale evento sia stato associato nel tempo un programma televisivo il cui format è ideato da (e perciò ricade nella eventuale proprietà intellettuale di) altri soggetti è circostanza che si pone su tutt’altro piano, che nulla ha a che vedere col marchio (e, dunque, con la proprietà immateriale) comunale, peraltro nel corso del tempo associato in alcune occasioni anche a format (pur parzialmente) diversi. In tale prospettiva, il marchio ha senz’altro una sua autonoma identità e un contenuto suo proprio che prescinde dal programma televisivo. Ne deriva, poi, da un lato, che ciò che ricade nell’invocata evidenza pubblica è proprio la concessione del marchio (e non di altro, in specie di inerenti format televisivi), e, dall’altro, che proprio perciò i diritti (e gli obblighi) del concessionario attengono all’evento canoro in sé, e dunque alla sua organizzazione e gestione quale manifestazione, appunto, ed eventualmente (costituendo ciò comunque un profilo ulteriore e distinto da quello organizzativo stricto sensu, ancorché concedibile dal Comune in via unitaria al primo) alla sua ripresa e trasmissione in televisione.
Tanto premesso, nell’assetto attuale senz’altro è ravvisabile la qualificazione della concessione del marchio relativo al ‘Festival’ in termini di contratto attivo per il Comune, dal quale discende un’entrata a beneficio dell’amministrazione. Come tale, quindi, esso è sottratto all’applicazione del ‘Codice dei contratti pubblici’, bensì soggetto ai relativi principi, giacché il relativo affidamento avviene tramite procedura di evidenza pubblica.
Non assume rilievo, poi, spiegano ancora i giudici, la circostanza per cui il ‘Festival’ è ricompreso fra gli eventi per i quali la normativa di settore prescrive una trasmissione in chiaro da parte di un operatore televisivo in grado di garantire ad almeno l’80 per cento della popolazione italiana la possibilità di seguire l’evento su palinsesto gratuito. Ciò, oltre a non incidere affatto sul profilo strettamente organizzativo della manifestazione (bensì su quello esclusivamente tele-trasmissivo) in ogni caso non vale sic et simpliciter a legittimare un affidamento diretto, attenendo semmai ai requisiti (e obblighi) correlati alla concessione dei diritti di ripresa e trasmissione dell’evento.
In tale contesto, l’evidenza pubblica rappresenta la modalità principiale o normale di approvvigionamento pubblico, anche in presenza di un’entrata a beneficio dell’amministrazione. In ogni caso, non vi sono elementi tali da far ritenere legittimo l’affidamento diretto eseguito dal Comune.