Illogico pretendere dalle autorità nazionali il propedeutico rilascio di un atto di nascita
Figlia di due donne, cittadina dell’Unione Europea e con regolare atto di nascita, rilasciato dalle autorità componenti dello Stato membro ospitante, a designare le due donne come suoi genitori. Ciò è sufficiente per imporre allo Stato membro, di cui tale minore è cittadina, di rilasciarle una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle autorità nazionali, e di riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento ufficiale promanante dallo Stato membro ospitante, documento che consente alla minore di esercitare, con ciascuna delle sue due madri, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea. Per spazzare via ogni dubbio i giudici comunitari ribadiscono che per permettere ai cittadini degli Stati membri di esercitare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione Europea è imposto a ogni Stato membro di rilasciare ai loro cittadini una carta d’identità o un passaporto che ne indichi la cittadinanza. (Sentenza del 14 dicembre 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)