Guardia e reperibilità: impossibile parlare di orario di lavoro se è consentita un’altra attività professionale

Preso in esame il caso di un vigile del fuoco discontinuo in servizio presso il Comune di Dublino in Irlanda

Guardia e reperibilità: impossibile parlare di orario di lavoro se è consentita un’altra attività professionale

L’orario di lavoro non comprende il periodo di guardia in regime di reperibilità. A patto, però, che il lavoratore abbia la possibilità di gestire autonomamente il proprio tempo, anche dedicandosi ad un’altra attività professionale. A essere preso in esame è il caso di un vigile del fuoco discontinuo in servizio, a tempo parziale, presso il Comune di Dublino in Irlanda. Nello specifico, egli è, in base ad un sistema di guardia in regime di reperibilità, messo a disposizione del contingente – che lo ha formato – della caserma. In linea teorica il periodo di guardia copre sette giorni alla settimana e ventiquattro ore al giorno, però l’uomo è comunque autorizzato ad esercitare un’attività professionale – quella di tassista – purché essa non superi le quarantotto ore settimanali in media. Egli ritiene, in sostanza, che le ore durante le quali è di guardia debbano essere considerate come orario di lavoro. Questa visione viene però respinta dai giudici, i quali ricordano che rientrano nella nozione di orario di lavoro i periodi di guardia, compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore sono tali da incidere sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo in cui il datore di lavoro non richiede la sua attività professionale e di dedicare tale tempo ai propri interessi. E in questa vicenda è significativa la possibilità riconosciuta al lavoratore di esercitare un’attività professionale nel corso dei suoi periodi di guardia. (Sentenza dell’11 novembre 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)