Cessata l’attività di impresa e preso atto della mancata dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate si appoggia ai consumi elettrici
Legittimo fare riferimento ai consumi di energia elettrica per dare corpo all’avviso di accertamento nei confronti della titolare di un salone da parrucchiera che nel 2006 ha chiuso l’attività e soprattutto non ha presentato la dichiarazione fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla ricostruzione del reddito non dichiarato, facendo riferimento anche ai consumi di energia elettrica rilevati, e lo ha fissato in oltre 90.000 euro. Per i giudici non è discutibile la metodologia di controllo attivata dall’amministrazione finanziaria, vista l’omessa dichiarazione da parte della contribuente. Legittimo, quindi, l’utilizzo quindi non solo di prove dirette ma anche di elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa non particolarmente pregnante. In sostanza, preso atto della intervenuta cessazione dell’attività di impresa, e constatato che, logicamente, non sarebbe stato possibile effettuare una verifica in loco, è sufficiente il richiamo ai consumi di energia elettrica per dare solidità all’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate. (Ordinanza 35896 del 22 novembre 2021 della Cassazione)