Il riferimento alla pandemia non basta per ottenere l’udienza da remoto

Necessario non il riferimento alla preoccupazione soggettiva ma ad oggettivi impedimento

Il riferimento alla pandemia non basta per ottenere l’udienza da remoto

Il riferimento alla pandemia, al Covid-19 e all’emergenza sanitaria non è sufficiente per concedere l’effettuazione da remoto dell’udienza del processo amministrativo. Così sono state respinte le richieste avanzate da due società che avevano presentato ufficialmente domanda di potere ottenere la discussione da remoto, e non in aula, del procedimento. Per i giudici, però, il riferimento alla pandemia provocata dalla diffusione del Covid-19 è troppo generico, anche perché proprio la pandemia non costituisce da sola il presupposto per optare, almeno nel processo amministrativo, per l’udienza a distanza. Al contrario, è necessario vengano messi sul tavolo documentati e oggettivi impedimenti delle singole parti, coinvolte nel procedimento, a partecipare all’udienza in aula, e non può bastare, chiariscono i giudici, la mera preoccupazione soggettiva collegata alla diffusione del virus, alla possibilità di contagio, ai pericoli per la salute. Ecco perché è impossibile accogliere la richiesta di udienza da remoto se tale richiesta non è motivata in modo dettagliato e preciso. (Decreto 4 del 5 gennaio 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia)