Inadempimento contrattuale: non è automatico il risarcimento per il potenziale danno futuro

Respinta la richiesta di ristoro economico avanzata da una società ritrovatasi bloccata nella promessa di vendita di un compendio immobiliare

Inadempimento contrattuale: non è automatico il risarcimento per il potenziale danno futuro

A fronte dell’inadempimento contrattuale non si può considerare automatico il risarcimento per il potenziale danno futuro. Per parlare di ristoro economico serve, difatti, la certezza – o, almeno, un elevato grado di probabilità – dell’insorgenza di un danno che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già concretizzatasi. Nella vicenda in esame una società ha prospettato una lesione contrattuale – destinata ad arrecarle danno ulteriore in futuro – derivante dalla condotta inadempiente della controparte negoziale, la quale ha violato l’obbligo di trasferirle la cosa promessa in vendita – un compendio immobiliare – priva di oneri e di pesi reali, e ha, secondo la società, reso quest’ultima inadempiente nei confronti del privato a cui aveva a sua volta promesso in vendita la cosa libera di oneri e di pesi. Per i giudici, però, la pretesa risarcitoria avanzata dalla società non ha fondamento, poiché non è risarcibile il danno che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che per estrinsecarsi abbia bisogno di un’altra causa che potrebbe sorgere nel futuro ma potrebbe anche mancare. (Sentenza 40120 del 15 dicembre 2021 della Cassazione)