Necessaria questo passaggio ulteriore a garanzia del contribuente con l’adozione di un nuovo atto impositivo, che, sostituendosi a quello originario, indichi i nuovi elementi di fatto
Necessario un nuovo atto impositivo, a garanzia del contribuente, se l’integrazione – o anche la modificazione – dell’originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella originaria. Nella vicenda presa in esame dai giudici, il contribuente si è visto dare ragione in secondo grado, laddove si è sostenuto che i provvedimenti in autotutela emessi dall’Agenzia delle Entrate avevano sostituito i precedenti atti impositivi con innovazioni che potevano investire elementi strutturali, costituendo così nuovi atti, e che pertanto i precedenti avvisi di accertamento non potevano rivivere, con la conseguenza che i termini di impugnazione non potevano decorrere dalla data degli atti originari. Dalla Cassazione hanno però dato ragione all’Agenzia delle Entrate, osservando che, in tema di accertamento delle imposte, l’integrazione o la modificazione dell’originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella originaria, da formalizzarsi a garanzia del contribuente con l’adozione di un nuovo atto impositivo, che, sostituendosi a quello originario, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza nelle ipotesi di aumento dell’originario avviso, a differenza delle ipotesi in diminuzione, che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa tributaria. (Ordinanza 39808 del 14 dicembre 2021 della Cassazione)