L’accesso ai dati contenuti nel cellulare da parte della polizia è consentito anche in caso di reati non gravi

È però fondamentale ottenere un'autorizzazione preventiva da un giudice o da un'autorità indipendente per garantire la proporzionalità dell'accesso

L’accesso ai dati contenuti nel cellulare da parte della polizia è consentito anche in caso di reati non gravi

La polizia austriaca ha sequestrato il telefono cellulare di una persona a cui è stato consegnato un pacco, trovando all'interno 85 grammi di cannabis. Sono stati effettuati senza autorizzazione legale e senza informare il proprietario dei tentativi di sblocco del cellulare. Solo dopo aver contestato il sequestro, l'individuo ha appreso dei tentativi di accesso al dispositivo. Il giudice austriaco, ritenendo la legge nazionale sulle azioni della polizia non conforme al diritto dell'Unione, si è rivolto alla Corte di giustizia.

La Corte ha chiarito che la legge dell'Unione si applica sia in caso di accesso effettivo ai dati del telefono, sia in caso di tentativi di accesso. L'accesso completo al telefono può violare gravemente i diritti fondamentali, in quanto comprende dati sensibili come messaggi, foto e cronologia di navigazione. Anche la gravità del reato è un fattore rilevante quando si valuta l'ingerenza nei diritti della persona.

Limitare l'accesso ai dati solo nei casi di reati gravi potrebbe compromettere l'efficacia delle indagini e aumentare il rischio di impunità, minacciando la sicurezza e la giustizia all'interno dell'Unione. Pertanto, è necessaria una regolamentazione precisa per bilanciare l'interesse investigativo con i diritti alla privacy. L'accesso ai dati dovrebbe essere soggetto a un controllo giudiziario o amministrativo indipendente, salvo in situazioni di urgenza.

Le leggi nazionali devono quindi delineare chiaramente i criteri per l'accesso ai dati, considerando la natura dei reati coinvolti. È essenziale informare la persona coinvolta delle ragioni dell'accesso non appena possibile senza compromettere le indagini in corso (CGUE, 4 ottobre 2024, causa C- 548/21).