Madre condannata per avere cercato la figlia data in adozione

Fondamentale il riferimento al un perdurante stato di ansia e di turbamento psicologico causato nelle persone offese, cioè la minore e i genitori adottivi della minore

Madre condannata per avere cercato la figlia data in adozione

Ricerca ossessivamente la figlia data in adozione: madre condannata per stalking. Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 14848 del 23 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura della triste vicenda che ha visto protagonista una donna, Nadia – nome di fantasia –, non in grado di accettare la rottura definitiva, sancita dai giudici con tanto di decadenza dalla responsabilità genitoriale, del legame con sua figlia.
A certificare il disagio della donna ci sono stati diversi inequivocabili episodi: la sua presenza presso la comunità ove era stata collocata la ragazzina; la sua successiva richiesta, ai responsabili della comunità, di informazioni sulla figlia; l’affissione di manifesti (e di un ‘lenzuolo striscione’) per proseguire la ricerca della figlia; la pubblicazione di alcuni messaggi su diversi siti web, con foto della ragazzina e richieste di informazioni per rintracciarla.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: la donna – dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, con divieto di qualsiasi contatto con la figlia, viene sottolineato – si è resa colpevole di avere sottoposto la minore a reiterate condotte persecutorie. Consequenziale, quindi, la condanna per stalking, avendo la donna generato nella minore e nei genitori adottivi della minore un perdurante stato di ansia e di turbamento psicologico.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende Nadia prova a ridimensionare i fatti, spiegando che la sua cliente ha agito esclusivamente mossa dal desiderio di rivedere la figlia e aggiungendo che le condotte in esame non sono state finalizzate a turbare la vita dei genitori adottivi della minore né a eludere le prescrizioni imposte alla donna dal Tribunale per i minorenni.
In aggiunta, poi, il legale sostiene che comunque le condotte poste in essere dalla sua cliente non hanno determinato la realizzazione dell’evento tipico del reato, non avendo determinato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, né un fondato timore per l’incolumità propria, né l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Prima di esaminare queste osservazioni, i magistrati di Cassazione tengono a ribadire che nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa –, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.
Detto ciò, non ci sono dubbi, tornando alla vicenda oggetto del processo, sulla gravità delle condotte della donna, poiché risulta dimostrato che esse hanno causato nelle persone offese, cioè la minore e i genitori adottivi della minore, un perdurante stato di ansia e di turbamento psicologico. In particolare, la madre adottiva ha temuto seriamente per l’incolumità propria e per quella della bambina, la quale, a sua volta, è rimasta profondamente turbata dai cartelli e ha espresso la volontà di non andare più a scuola, manifestando un profondo disagio.