Logico il recesso del promissario acquirente, anche perché il permanere dell’iscrizione ipotecaria determina un intralcio non di poco conto
I mancati adempimenti necessari per la cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile venduto vanno catalogati come una vera e propria violazione dell’obbligo contrattuale assunto dal venditore nei confronti del compratore. Di conseguenza, il venditore è tenuto a provvedere ad un adeguato risarcimento del danno, che può consistere non solo nella somma necessaria a cancellare i vincoli e ad effettuare il compimento delle relative formalità ma anche nella perdita definitiva del guadagno possibile in caso di vendita tempestiva. Su quest’ultimo punto, però, precisano i giudici, sono necessarie prove concrete. Nella vicenda in esame il casus belli è rappresentato dal recesso del promissario acquirente di un immobile risultato gravato da ipoteche. Tale rifiuto di stipulare il contratto definitivo fino a quando quelle formalità pregiudizievoli non siano cancellate è logico e ampiamente prevedibile, anche perché il permanere dell’iscrizione ipotecaria determina un intralcio al commercio giuridico del bene. (Ordinanza 38317 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)