Necessari lumi precisi sul diritto di recesso in favore del consumatore

Fondamentale che l’informazione sia corretta, così da rendere subito e compiutamente consapevole il consumatore contraente anche dell’ampiezza del suo diritto di recesso

Necessari lumi precisi sul diritto di recesso in favore del consumatore

In materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso, come previsto dal ‘Codice del consumo’, non è sufficiente che il professionista fornisca al consumatore una qualunque informazione – addirittura fuorviante o, peggio ancora, inutile –, essendo al contrario necessario che l’informazione sia corretta, così da rendere subito e compiutamente consapevole il consumatore contraente anche dell’ampiezza del suo diritto di recesso. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 29233 del 12 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla gestione di un’offerta per la fornitura e l’installazione, con collaudo, di alcuni pannelli per un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia domestica. Nello specifico, il privato aveva sottoscritto l’offerta, avvenuta fuori dei locali commerciali, presentatagli da una società e l’impianto era stato installato e collaudato, ma, successivamente, erano emersi alcuni vizi, ma il privato, ritenendo fosse spirato il termine per il recesso, non aveva proceduto in tal senso se non quando, dopo essersi consultato con il proprio avvocato, era stato reso edotto della persistente possibilità di svincolo dall’impegno negoziale per l’inesattezza delle informazioni contenute nell’offerta in ordine al diritto di recesso. Solo a quel punto aveva agito contro la società per ottenere l’accertamento della legittimità del recesso, infine avvenuto, e la condanna della società alla restituzione del corrispettivo ricevuto. Per i giudici d’Appello, però, pur essendo stati richiamati nell’offerta articoli del ‘Codice del consumo’ non più in vigore poiché modificati, l’informativa sul diritto di recesso era comunque avvenuta sicché, pur essendo stato indicato un termine inferiore a quello previsto per recedere, ossia dieci giorni e non quattordici giorni, in ogni caso il recesso era stato tardivo pur considerando il maggior tempo spettante. Questa visione viene smentita dai giudici di Cassazione, i quali precisano che, in ogni caso, l’informazione sul diritto di recesso dev’essere logicamente quella corretta, così da rendere sùbito e compiutamente consapevole il consumatore anche dell’ampiezza del suo diritto, poiché le informazioni cui si riferisce la norma non possono che essere, per logica, quelle previste, non bastando una qualunque informazione.