Irrilevante l’appartenenza alla Banca centrale europea se gli atti contestatigli in ambito penale sono stati compiuti non in veste ufficiale
Niente immunità per il governatore della Banca centrale di un Paese dell’Unione Europea se gli atti a lui contestati, ossia frode, corruzione e riciclaggio di denaro, non sono stati da lui compiuti in veste ufficiale. A richiedere il chiarimento dei giudici comunitari è la vicenda riguardante il governatore della Banca centrale della Lettonia, imputato nel giugno del 2018 per vari reati di corruzione. Nello specifico gli viene addebitato di avere accettato due tangenti in relazione ad una procedura di vigilanza nei confronti di una banca lettone e di avere poi riciclato il denaro proveniente da una di quelle due tangenti. All’epoca, però, il governatore della Banca centrale della Lettonia era anche membro del consiglio generale e del consiglio direttivo della Banca centrale europea, ma questo dettaglio, spiegano i giudici comunitari, non può bloccare il procedimento penale, poiché egli non può godere della immunità che l’Unione Europea riconosce ai funzionari per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale. In sostanza, l’immunità non può bloccare l’azione penale, ossia atti di indagine, raccolta delle prove e notifica dell’imputazione, anche perché non possono certo essere compiuti in veste ufficiale dal governatore di una Banca centrale atti di frode, di corruzione e di riciclaggio di denaro. (Sentenza del 30 novembre 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)