Niente riduzione del prezzo per gli acquirenti dell’automobile in caso di strano rumore durante la frenata.

Perché possa essere considerato un difetto redibitorio ai sensi dell'art. 1490, primo comma, del codice civile, è necessario valutare la capacità del difetto di rendere l'oggetto inadatto all'uso previsto o di diminuirne significativamente il valore. Pertanto, se il difetto non compromette l'idoneità dell'oggetto all'uso per cui è stato acquistato o non ne influisce in modo significativo sul valore, l'azione di riduzione del prezzo secondo l'art. 1492, primo comma, del codice civile non può essere esercitata

Niente riduzione del prezzo per gli acquirenti dell’automobile in caso di strano rumore durante la frenata.

La vicenda ruota attorno all'acquisto di un'auto di lusso da parte di una coppia, che successivamente ha citato in giudizio la concessionaria per presunti difetti riscontrati sul veicolo. I querelanti lamentavano un rumore insolito durante la frenata, chiedendo una riduzione del prezzo di acquisto o un risarcimento di 5.000 euro. Il Giudice di Pace di Crotone ha concesso la riduzione del prezzo, ma in appello il Tribunale di Crotone ha stabilito che il rumore segnalato non giustificava una così ampia diminuzione del valore dell'auto e ha ordinato alla coppia di restituire la somma riconosciuta in precedenza.

Di conseguenza, la coppia ha presentato ricorso per cassazione, il quale è stato respinto. La Corte Suprema ha specificato che il rumore durante la frenata non costituisce un difetto di fabbricazione dell'auto, perché lo stesso rumore è stato rilevato anche su un altro veicolo simile della concessionaria. Inoltre, l'auto acquistata rispetta gli standard costruttivi del produttore: i freni funzionano correttamente e il rumore lamentato può essere considerato normale in alcune situazioni, come quando l'asse posteriore subisce una forte pressione.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché sia considerato un difetto rilevante ai sensi della legge, dovrebbe influenzare significativamente l'idoneità all'uso previsto del bene o diminuire notevolmente il suo valore, secondo una valutazione specifica del giudice basata su normative precise che non possono essere sostituite da concetti generici. Se il difetto non rende l'oggetto inadatto all'uso previsto o non ne riduce in modo considerevole il valore, non è possibile procedere con una riduzione del prezzo.

Infine, la Corte Suprema evidenzia che la garanzia per i difetti richiede che le imperfezioni trovate nel bene siano il risultato di un errore nel processo produttivo, che renda il bene inadatto all'uso previsto o ne diminuisca il valore (Cas. n. 25747 del 26 settembre 2024).