Occupazione suolo pubblico, tassa pagata anche sui cassonetti per l’immondizia

Confermato l’obbligo impositivo a carico della società che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune

Occupazione suolo pubblico, tassa pagata anche sui cassonetti per l’immondizia

Legittima l’applicazione della Tosap anche per il suolo pubblico occupato dai cassonetti destinati alla raccolta dell’immondizia. Confermato l’obbligo impositivo, quindi, per la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune. I giudici osservano che il demanio comunale occupato dai cassonetti non costituisce oggetto del lavoro appaltato, ossia del servizio di raccolta dei rifiuti. Inoltre, il concetto di occupazione del suolo pubblico quale presupposto del tributo implica il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, a prescindere, quindi, dalla ragione dell’occupazione. Tirando le somme, la società a cui è stato dato in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, servizio svolto utilizzando cassonetti presenti sulla pubblica via, non ha diritto alla esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonostante l’attività sia svolta nell’interesse dell’ente territoriale e della collettività. (Ordinanza 34591 del 16 novembre 2021 della Cassazione)