Pagamento dei crediti da lavoro: sacrosanta l’esenzione dalla revocatoria

Irrilevante il riferimento a specifiche tempistiche o modalità del pagamento, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Pagamento dei crediti da lavoro: sacrosanta l’esenzione dalla revocatoria

L’esenzione dall’azione revocatoria, prevista dalla legge fallimentare per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del datore di lavoro fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante, e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo detta esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 12710 del 5 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dall’azione con cui una curatela fallimentare ha chiesto la revocatoria di un bonifico – per una cifra superiore ai 25mila euro – emesso per il soddisfacimento di crediti di lavoro risalenti ad alcuni anni prima.
Sfavorevole alla curatela fallimentare già il pronunciamento in Appello, pronunciamento connesso alla considerazione che, nel sistema della legge fallimentare, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto, mentre i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono in termini di vere e proprie eccezioni, con conseguente interpretazione letterale restrittiva delle norme che li prevedono, anche in ragione della specifica ragione che presiede a ciascuno di essi.
Per il giudice d’Appello, quindi, l’esenzione, prevista dalla legge fallimentare, dalla revocatoria, a fronte del pagamento di crediti da lavoro, non ha quale diretta finalità la necessità di assicurare l’ordinaria gestione dell’impresa bensì trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ivi compresi i rapporti lavorativi di parasubordinazione e di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa. Di conseguenza, tale esenzione non può ritenersi limitata a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o quasi contestualmente alla prestazione lavorativa.
Questa visione è condivisa in pieno dai magistrati di Cassazione, i quali, respingendo le obiezioni sollevate dalla curatela fallimentare, richiamano la legge fallimentare, laddove prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.
Già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità di fraintendimenti, che l’esenzione in esame va a tutelare il diritto alla retribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinati, diritto da intendersi come strumentale al loro sostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per come presidiato dalla Costituzione, nella sua declinazione diretta a garantire una esistenza libera e dignitosa ai lavoratori e alle loro famiglie.
È questa una disposizione che offre una tutela parallela e – si può aggiungere –simmetrica a quella già garantita, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, dal Codice Civile con il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti lavoristici, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione, non solo quale corrispettivo della prestazione lavorativa – nella prospettiva della sua sinallagmaticità all’interno del rapporto negoziale instaurato con il datore di lavoro – ma anche quale strumento per il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale.
Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantire al soggetto debole del rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, la soddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispetto della libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.
Se così è, se la ratio di tutela dell’esenzione è quella di garantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori, pure nel periodo di insorgenza dell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito, allora diventa del tutto irrilevante il momento nel quale la retribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore, venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendo essa – per divenire garantita attraverso l’esenzione da revocatoria – essere corrisposta contestualmente alla prestazione lavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso in esame), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine del rapporto di lavoro.