Pannelli fotovoltaici sull’immobile: come valutare l’autorizzazione paesaggistica

La visibilità dei pannelli non è di per sé sufficiente al rilascio di un parere di incompatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio che contempli la loro installazione

Pannelli fotovoltaici sull’immobile: come valutare l’autorizzazione paesaggistica

La mera visibilità dei pannelli fotovoltaici, apposti su un immobile collocato in un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, non giustifica, in automatico, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 4001 del 19 maggio 2026 del Consiglio di Stato) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un intervento di demo-ricostruzione di un fabbricato nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, il cui territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico per ragioni di rilevanza storica (in quanto luogo natale di Angelo Roncalli, elevato al soglio pontificio con il nome di Papa Giovanni XXIII) e naturalistica (per via della presenza del Monte Canto).
Per quell’intervento la società di costruzione ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, in cui, però, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, trascrivendo il contenuto del parere della Soprintendenza, ha incluso la prescrizione di non collocare i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio. Inutili le modifiche proposte dalla società e mitigative dell’impatto visivo dei pannelli.
Questa visione viene però messa in discussione dai magistrati del Consiglio di Stato, i quali partono da un dato di fatto: il collocamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici crea un impatto visivo – cosa che, del resto, giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto in zone vincolate –, ma la visibilità di tali manufatti non è di per sé sufficiente al rilascio di un parere di incompatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio che contempli la loro installazione. Ciò anche perché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale, perseguito anche attraverso l’introduzione di normative incentivanti l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici residenziali. Pertanto, non è più possibile, secondo i giudici, applicare ai pannelli fotovoltaici le categorie estetiche tradizionali, che condurrebbero alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, dovendosi, piuttosto, considerare tali manufatti come un’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva. E le sopravvenute esigenze energetiche impongono una attenta comparazione dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione energetica da fonti alternative e con l’interesse privato al risparmio energetico, comparazione da cui discende che la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo. Quindi, la valutazione paesaggistica deve concentrarsi sulle modalità progettuali di installazione dei pannelli, nonché sulla natura e sulla qualità dei materiali utilizzati, di modo che, in contesti vincolati, il loro inserimento sulle falde di copertura degli edifici risulti coerente con il pregio e con lo stile architettonico dei luoghi, mentre la soluzione drastica di vietare il collocamento del fotovoltaico sul tetto torna ad essere concepibile purché sia possibile posizionare l’impianto altrove e sempre che tale alternativa non imponga all’istante uno sproporzionato sacrificio sul fronte dell’accesso agli incentivi pubblici previsti per le energie rinnovabili e della prestazione energetica dell’edificio.
Sempre alla luce del doveroso bilanciamento dell’interesse statico alla conservazione del paesaggio con gli interessi dinamici alla transizione energetica, la Soprintendenza deve valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi dal tetto sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile, alla luce del fabbisogno energetico ricavabile.
Erronea, quindi, nella vicenda in esame, la posizione assunta dalla Soprintendenza, che ha ritenuto non condivisibile la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture principali dell’edificio per il sol fatto che essi sarebbero risultati altamente percepibili dalle colline retrostanti e interferenti (attesa anche la loro riflessione luminosa) con la visione d’insieme del comparto più antico del borgo, senza considerare le svariate soluzioni mitigative proposte dalla società di costruzioni nell’istanza di autorizzazione paesaggistica in variante e, segnatamente, l’utilizzo di pannelli di colore affine alle tegole marsigliesi con finitura invecchiata, per adattarsi meglio ai cromatismi delle coperture storiche circostanti, lo spostamento dei pannelli sulle falde interne delle coperture orientate verso valle e, per metà, dalla falda est (ove sarebbero stati maggiormente visibili dalla casa natale di Papa Giovanni XXIII) alla falda ovest, nonché l’apposizione di alcuni pannelli (non tutti) sui pergolati interni, accettando un minor risparmio energetico. Peraltro, la Soprintendenza ha insistito nel prediligere la collocazione di tutti i pannelli sui pergolati della corte interna dell’edificio, disinteressandosi della prospettazione dei ricorrenti per cui tale soluzione avrebbe impedito di accedere agli incentivi previsti dalla normativa del 2021.
Per i giudici, quindi, il parere negativo dato dalla Soprintendenza deve essere annullato, imponendosi una nuova valutazione che tenga effettivamente conto delle proposte mitigative della società costruttrice e che consideri l’eventuale impercorribilità tecnica di una diversa collocazione dei pannelli.