Possibile agire nei confronti del subacquirente: fondamentale però la prova del danno arrecato ai creditori

Riferimento al primo contratto. Irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente

Possibile agire nei confronti del subacquirente: fondamentale però la prova del danno arrecato ai creditori

Laddove il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, egli ha l’onere di provare, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 6596 del 19 marzo 2026 della Cassazione) alla luce dell’azione revocatoria proposta dal fallimento di una ‘s.r.l.’ in relazione a due contratti di compravendita aventi ad oggetto il medesimo compendio immobiliare.
Riflettori puntati, in particolare, sul secondo contratto e, quindi, sulla posizione del subacquirente e sulla eventuale sua consapevolezza del potenziale danno arrecato ai creditori del fallimento già col primo contratto.
In premessa, viene ribadito che, secondo il Codice Civile, l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
La normativa disciplina la revocatoria cosiddetta ‘a cascata’ di plurimi atti traslativi relativi al medesimo bene. Si distingue il caso della trascrizione dell’azione revocatoria precedente l’acquisto del subacquirente, in cui l’acquisto di quest’ultimo resta travolto dalla declaratoria di inefficacia del primo trasferimento, dal caso dell’azione revocatoria trascritta successivamente al trasferimento in favore del subacquirente a titolo oneroso, in cui l’opponibilità della sentenza di accoglimento della domanda presuppone l’accertamento della mala fede di quest’ultimo ai fini dell’esecuzione forzata nei suoi confronti.
Per i giudici, in caso di revocatoria ‘a cascata’ di una pluralità di compravendite aventi a oggetto il medesimo bene, la malafede del subacquirente che rende aggredibile il suo acquisto dal curatore del fallimento del primo alienante va riferita all’atto di acquisto intervenuto fra il proprio dante causa e l’originario alienante, accertandosi che il subacquirente fosse consapevole della revocabilità della prima compravendita, nonché della revocabilità degli eventuali atti intermedi.
Questa la linea di pensiero formatasi nel caso dell’azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore nei confronti dell’avente causa dal fallito che a sua volta avesse ceduto il bene a un subacquirente. In questo caso, il curatore non ha azione nei confronti del subacquirente ma può ricorrere allo strumento dell’azione revocatoria ordinaria.
Oggetto del giudizio azionato nei confronti del subacquirente, però, non è l’inefficacia intrinseca dell’atto di acquisto di quest’ultimo, bensì ’inefficacia riflessa su quest’ultimo atto di quella intrinseca dell’atto originario compiuto dal fallito, primo anello della catena dei trasferimenti. In questo caso, riprende vigore la regola di ripartizione ordinaria dell’onere della prova e il curatore deve provare la malafede del terzo in relazione all’atto di acquisto del suo dante causa, malafede che, in caso di azione revocatoria ‘a cascata’ susseguente a un atto revocabile, consiste nella consapevolezza della revocabilità dell’atto originario.
Parimenti, si ritiene irrilevante che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto finale (del subacquirente), in quanto l’inefficacia di questo non dipende dalla sua autonoma revocabilità ma dalla soggettiva situazione di malafede del subacquirente riguardo all’atto d’acquisto del suo dante causa.
Se, pertanto, il curatore del fallimento dell’originario alienante può promuovere l’azione revocatoria ordinaria del secondo trasferimento contestualmente all’aggressione della prima compravendita con azione revocatoria fallimentare, a maggior ragione può farlo ove proponga direttamente nei confronti del primo acquirente l’azione revocatoria ordinaria. L’esercizio di questa azione è avvalorato dal disposto normativo che prevede espressamente l’esperimento dell’azione revocatoria sia nei confronti del contraente immediato, sia degli aventi causa di costui, giustificandosi quale strumento di recupero della garanzia patrimoniale incastonato nel sistema concorsuale.