Significativo, secondo i giudici, il mancato compimento, da parte della società contribuente, delle attività idonee a rendere evidente l’errore
Passa all’incasso l’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’Iva esposta in una fattura ritenuta emessa a fronte di un’operazione inesistente e presentata come un mero errore dalla società contribuente. Legittimo l’avviso di accertamento emesso dal Fisco, secondo i giudici. Ciò perché l’immissione di una fattura sul mercato ed il mancato compimento delle attività idonee a rendere eventualmente evidente, sotto il profilo contabile, l’errore di emissione, mantengono inalterata l’insorgenza del rapporto obbligatorio, stante l’applicazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo dell’Iva. Non può invece assumere rilevanza, sotto tale profilo, la sola circostanza della mancata annotazione nelle scritture contabili, posto che, di per sé, tale condotta mantiene comunque inalterato il rischio di utilizzabilità della fattura emessa. Messa in discussione la tesi proposta dalla società contribuente, tesi secondo cui la fattura – relativa ad un’operazione straordinaria di cessione, conferimento, fusione di azienda – era stata emessa per errore, e poi sostituita da altra fattura recante lo stesso numero identificativo e relativa all’effettiva operazione realizzata di affitto di azienda. (Ordinanza 39126 del 9 dicembre 2021 della Cassazione)