Nella nozione di area scoperta idonea a produrre rifiuti rientra anche lo specchio d’acqua
In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è legittima la pretesa avanzata dal Comune relativamente ai cosiddetti specchi d’acqua per ormeggio presenti in un’area portuale. A fare chiarezza sono i giudici della Commissione tributaria regionale della Liguria, chiamati a prendere in esame il contenzioso riguardante la possibile soggezione a Tari dei cosiddetti ‘posti barca’. I giudici tributari sanciscono che la nozione di aree scoperte non si riferisce soltanto alla terraferma, ma anche a tutte le estensioni o superfici parziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, e ciò indipendentemente dal supporto – solido o liquido – di cui l’estensione è composta, e, dunque, dal mezzo – terrestre o navale – utilizzato per fruire di quell’estensione. Di conseguenza, a tale nozione è riconducibile anche quella di specchio d’acqua per ormeggio. (Sentenza 883 del 17 novembre 2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria)