Potere impositivo e termine di decadenza: rileva la data in cui l’ente ha agito per la notifica

Irrilevante, invece, il riferimento alla data in cui è avvenuta la conoscenza dell’atto da parte del contribuente

Potere impositivo e termine di decadenza: rileva la data in cui l’ente ha agito per la notifica

Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo assume rilevanza la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, non quella, eventualmente, successiva di conoscenza dello stesso atto da parte del contribuente. Confermati perciò gli avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni nei confronti di un uomo e una donna e con i quali l’ufficio finanziario ha recuperato a tassazione un maggiore importo per Iva e interessi, stante le accertate caratteristiche di casa di lusso dell’immobile da loro acquistato. Impossibile, secondo i giudici, sostenere la decadenza del potere impositivo dell’ufficio. A rilevare, in questa ottica, è il momento in cui è stata effettuata la notificazione nei confronti della coppia. A questo proposito, i giudici chiariscono che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, e agli effetti di tale notifica sull’osservanza dei termini previsti dalle singole leggi di imposta per la decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso atto da parte del contribuente. (Sentenza 40543 del 17 dicembre 2021 della Cassazione)