Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un cliente di una società operativa nel settore delle telecomunicazioni
Impossibile parlare di inadempimento contrattuale di rilievo se la linea telefonica mobile subisce un black-out notturno. Di conseguenza, va respinta la richiesta di risarcimento presentata da un cliente insoddisfatto per i problemi subiti nell’arco di una notte. Sotto i riflettori finisce una nota società operativa nel settore delle telecomunicazioni. Ad accenderli è un cliente, titolare di una linea mobile, insoddisfatto per gli intoppi registrati nella utilizzazione della linea durante la sera prima e durante la notte poi. Per i giudici, però, il disservizio lamentato dal cliente non è sufficiente a legittimare un ristoro economico in suo favore. Più precisamente, viene sottolineato che, alla luce dei tabulati forniti dalla società, emerge che la linea è stata funzionante dalle 5 del mattino fino alle 20 di sera e che, allo stesso tempo, la copertura del servizio è stata interrotta soltanto in alcune zone del territorio nazionale. Di conseguenza, checché ne dica il cliente, va esclusa l’ipotesi di un inadempimento contrattuale davvero rilevante addebitabile alla società di telecomunicazioni. E comunque, secondo i giudici, l’inadempimento non ha influito sulla situazione soggettiva del cliente. (Ordinanza 32812 del 9 novembre 2021 della Cassazione)