Riscaldamento centralizzato: sì al distacco ma no alla modifica della ripartizione della spese per le gestioni precedenti

Illegittima la delibera con cui è stata accolta la richiesta presentata dal condomino staccatosi legittimamente dall’impianto

Riscaldamento centralizzato: sì al distacco ma no alla modifica della ripartizione della spese per le gestioni precedenti Sacrosanto il diritto del singolo condomino di staccare la propria abitazione dall’impianto centralizzato di riscaldamento, a patto che ciò non crei problemi di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Tuttavia, l’ufficializzazione del distacco certificata dall’assemblea non può anche giustificare la modifica dei criteri di ripartizione della spesa di riscaldamento già oggetto di approvazione nelle gestioni precedenti. Nella vicenda in esame è censurato dai giudici il passaggio con cui l’assemblea condominiale, accettando la proposta avanzata dal condomino distaccatosi di ridurre del 40 per cento gli oneri di gestione del riscaldamento riferiti ad annualità pregresse e con consuntivi già approvati e ripartiti, ha commesso in sostanza una azione illegittima, poiché, come ricordano i giudici, i criteri di riparto delle spese non possono essere modificati dall’assemblea. Ciò comporta l’invalidità (e l’annullabilità) della delibera, ovviamente in riferimento alla parte con cui è stata approvata la richiesta avanzata dal condomino distaccatosi e mirata a ridurre le quote di sua spettanza riferite alle gestioni precedenti (Sentenza del 19 novembre 2021 del Tribunale di Roma)