Cancellato il provvedimento adottato dalla Regione Lazio. A intervenire può essere solo il legislatore
Stop alle Regioni che hanno imposto – o hanno ipotizzato di imporre – a un prezzo calmierato ai test molecolari per la ricerca del Covid-19 effettuati da strutture private. Esemplare la decisione con cui il Consiglio di Stato ha cancellato definitivamente la linea seguita dalla Regione Lazio, che aveva fondato la propria scelta sull’esigenza primaria di implementare l’esecuzione dei test sugli strati meno abbienti della popolazione attraverso la previsione di un prezzo accessibile e di porre così le condizioni per la massiva effettuazione di tamponi utili per l’individuazione dei soggetti positivi. I giudici amministrativi sottolineano però i paletti riguardanti la possibile imposizione di determinate prestazioni limitative della libera iniziativa economica, e precisano che la Regione non può introdurre un prezzo calmierato per i tamponi, anche perché, laddove necessario, è il legislatore a dover prendere posizione, come fatto, ad esempio, col prezzo calmierato dei test antigenici rapidi. (Sentenza 8037 del 2 dicembre 2021 del Consiglio di Stato)