Tifoso violento nello stadio: sì alla sospensione dell’abbonamento

I giudici danno ragione alla società calcistica, risarcita anche per la multa subita a seguito dell’episodio

Tifoso violento nello stadio: sì alla sospensione dell’abbonamento

Legittima la decisione della società calcistica – la Juventus, nello specifico – di sospendere l’abbonamento al tifoso che si è reso protagonista di un episodio violento – uno schiaffo a un componente dello staff della squadra avversaria –. Sacrosanto anche l’obbligo del tifoso ‘espulso’ dallo stadio di risarcire con 2.500 euro la società calcistica, che proprio a causa dell’episodio incriminato aveva subito una multa euro dalle autorità sportive. A dare ragione alla società calcistica hanno provveduto già i giudici di merito, ribadendo la legittimità della condotta tenuta nei confronti del tifoso, che effettivamente si è reso autore di una condotta antisportiva all’interno dello stadio di proprietà della stessa società calcistica. Sacrosanta, in sostanza, la sospensione dell’abbonamento acquistato dal tifoso. E su questo punto concorda anche la Cassazione, osservando che, in sostanza, la condotta del supporter ha rappresentato un inadempimento dell’obbligo contrattuale, previsto nell’abbonamento, di non denigrare, offendere o recare disturbo a terze persone. (Ordinanza 35615 del 19 novembre 2021 della Cassazione)