Volo in ritardo: la circostanza eccezionale non può sempre salvare la compagnia aerea

Valutare con attenzione se la scelta della compagnia abbia costituito la causa determinante del ritardo del volo

Volo in ritardo: la circostanza eccezionale non può sempre salvare la compagnia aerea

Una compagnia aerea non può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente se il ritardo del volo successivo è dovuto a una sua decisione autonoma, purché tale decisione costituisca la causa determinante di detto ritardo.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 4 marzo 2026 del Tribunale dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il caso relativo all’azione proposta da due passeggeri, i quali hanno chiesto alla compagnia aerea ‘European Air Charter’ una compensazione pecuniaria pari a 400 euro ciascuno a causa del ritardo di oltre tre ore subito dal loro volo da Düsseldorf (Germania) a Varna (Bulgaria).
Ai giudici tedeschi è stato chiesto di decidere se la compagnia aerea possa avvalersi, per un volo successivo nell’ambito di una rotazione di voli, di un esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria per il ritardo a causa di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente.
Nello specifico caso, difatti, dopo un tempo di attesa eccezionalmente lungo al controllo di sicurezza dell’aeroporto di Colonia-Bonn, attesa dovuta a un sovraccarico di lavoro del personale addetto alle operazioni di controllo, tutti i passeggeri di un volo precedente a quello dei due passeggeri pare si siano presentati in ritardo all’imbarco. E così la ‘European Air Charter’ ha deciso di attendere tali passeggeri, e ciò ha comportato un ritardo nel decollo di tale volo di oltre cinque ore. Inoltre, la ‘European Air Charter’ ha deciso di riorganizzare i voli successivi, compreso il volo dei due passeggeri, su un aeromobile sostitutivo.
Chiaro il dubbio sollevato dai giudici tedeschi e presentato ai giudici europei: la decisione autonoma della ‘European Air Charter’ implica che tale compagnia aerea non possa avvalersi della circostanza eccezionale sopravvenuta nel volo precedente?.
Per i giudici europei la risposta è semplice: la compagnia aerea non può avvalersi della circostanza eccezionale in esame, che ha inciso su un volo precedente nell’ambito di una rotazione, qualora la sua decisione autonoma di attendere i passeggeri in ritardo a causa dei controlli di sicurezza costituisca la causa determinante del ritardo del volo successivo e purché tale decisione non sia risultata inevitabile per il vettore aereo coinvolto, in particolare alla luce di un obbligo legale.
In ogni caso, la compagnia aerea non può avvalersi dell’interesse dei passeggeri del volo precedente ad essere trasportati entro un termine ragionevole. Infatti, non spetta ad essa bilanciare gli interessi dei diversi gruppi di passeggeri coinvolti.